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MARPOL ANNESSO VI > SOx

L'Annesso VI di MARPOL, "Regolamento per la prevenzione dell'inquinamento dell'aria causato dalle navi", è incluso all'interno del Protocollo MARPOL adottato dalla Conferenza MARPOL del 1997. Entrato in vigore il 19 maggio 2005, riguarda tutte le attività di navigazione.
In particolare, per quanto riguarda le emissioni inquinanti nell'atmosfera, sono in vigore i seguenti regolamenti:
·      il regolamento 14: riporta le norme relative alle emissioni di SOx;
·      il regolamento 13: si riferisce alle emissioni di NOx.

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Aree SECA

Si tratta di particolari aree (SOx Emission Control Area) in cui vengono applicati dei limiti per le emissioni di solfati nell'atmosfera, e quindi per i contenuti di zolfo dei combustibili impiegati, più severi rispetto ai limiti applicati globalmente.
Attualmente rientrano in questa categoria le seguenti regioni geografiche:
-      Mar Baltico;
-      Mare del Nord;
-      Canale della Manica.
Per regioni appartenenti ad altri Stati (California, Canada, Stati che affacciano sul Mediterraneo) è in corso di valutazione la pratica di riconoscimento.
Durante il prossimo incontro MEPC 59, verrà considerata anche l'ammissione di nuove aree a controllo emissioni (ECA) presso le aree costiere di Stati Uniti e Canada.

Limiti

Il regolamento 14 dell'Annesso VI MARPOL stabilisce un limite globale massimo del 4.5% per quanto concerne il contenuto di zolfo relativo all'olio combustibile pesante.
Inoltre afferma che, per le navi che si trovino all'interno di un'area di controllo delle emissioni SECA, deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
(a) il tenore di zolfo contenuto nel combustibile utilizzato dalla nave in un'area SECA non deve superare la percentuale dell'1,5% in massa;
(b) un sistema di lavaggio dei gas combusti, che sia approvato dall'Amministrazione tenendo in considerazione le linee guida definite dall'IMO, deve essere utilizzato per la riduzione delle emissioni totali di ossidi di zolfo dalle navi, includendo sia il motore principale sia gli ausiliari di bordo, fino ad un valore di 6,0g SOx/kWh o inferiore calcolato come peso complessivo delle emissioni di biossido di zolfo. I flussi di scarico derivanti dall'utilizzo di questi sistemi non devono essere scaricati in porti chiusi, baie o estuari a meno che non sia ampiamente documentato che tali reflui non hanno alcun impatto negativo sugli ecosistemi di tali ambienti. La valutazione sull'impatto degli scarichi è tuttora argomento di discussione dei comitati scientifici dell'IMO.
(c) è applicato un qualsiasi altro metodo tecnologico, verificabile scientificamente, che riduca le emissioni di SOx a livelli equivalenti a quelli riportati nel sottoparagrafo (b). Tale metodo deve essere approvato dall'Amministrazione considerando le linee guida sviluppate dall'IMO.

In base a quanto deciso durante l'ultimo incontro IMO MEPC 58, per gli SOx sono previste nei prossimi anni delle sensibili riduzioni al contenuto di zolfo ammissibile per i combustibili marini.
In particolare si osserveranno le seguenti disposizioni:

- Globalmente

  • 3.50% : a partire dal 1 Gennaio 2012;

  • 0.50% : a partire dal 1 Gennaio 2020 (dopo una eventuale revisione da condurre non oltre il 2018 per confermare la disponibilità di combustibile di quel tipo)


- Aree SECA

  • 1.00% : a partire dal 1 Luglio 2010;

  • 0.10% : a partire dal 1 Gennaio 2015.


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